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Limiti di reddito per il 2022

INDENNITA’  DI  FREQUENZA    

€. 291,69 mensili – limite di reddito individuale annuo €. 5.010,20

A CHI SPETTA ?

–  A Chi ha meno di 18 anni.

–  A Chi ha una perdita uditiva superiore a 60 dB (e quindi non ha il riconoscimento di    sordo) o chi ha il riconoscimento di “sordo” ma può chiedere questa indennità in alternativa all’indennità di comunicazione.
Si percepisce per i mesi di frequenza: o a centri riabilitativi (in genere tutto l’anno)
o a scuole pubbliche o private, a partire dalla scuola materna, e anche di addestramento professionale.

Ogni anno occorre comunicare frequenza e redditi all’INPS.

INDENNITA’  DI  COMUNICAZIONE  

€.260,76  mensili per 12 mesi – nessun limite di reddito

 A chi spetta?
– Chi ha il riconoscimento di sordo: cioè una sordità congenita o preverbale superiore a 75 dB  a (500/1000/2000)  nell’orecchio migliore.

– E’ per sempre, perché legata alla minorazione.

PENSIONE per SORDI 

€. 291,69 mensili –  limite di reddito individuale annuo €.17.050,42

A chi spetta?        

– Chi ha il riconoscimento di sordo  (vedi sopra).
– E’ da richiedere a 18 anni.

– E’ cumulabile con l’indennità di comunicazione.

PENSIONE INVALIDITÀ CIVILE

€. 291,69 mensili – limite di reddito individuale annuo €.5.010,20

A chi spetta?
– alle persone con sordità che non hanno il riconoscimento di “sordo” ma hanno un’invalidità superiore al 74%
– E’ da richiedere a 18 anni.

E’ UTILE SAPERE CHE:

=>  La pensione e l’indennità di frequenza possono avere un aumento di €.10,33 al mese
se la persona titolare nel 2022 possiede redditi propri annui fino a €. 5.988,99
o, se coniugata, redditi cumulati con quelli del coniuge, per un importo fino a €.12.546,18

=>  Solo per la pensione per “sordo” è prevista una maggiorazione al massimo di €. 368,58 fino a raggiungere l’importo di €.651,51 per tredici mensilità.
La maggiorazione si abbassa più è alto il reddito.

Il limite di reddito personale è di €. 8.583,51 (non conta il reddito della famiglia)

Il limite di reddito coniugale è di €. 14.662,96  Attenzione: è necessario rientrare in tutti e due i limiti.  

N.B. Per “sordo” in base alla legge n.381/70 aggiornata dalla legge 95/2006, si definisce „sordo“ il minorato sensoriale dell’udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio. Tale sordità, deve essere superiore a 75dB a 500/1000/2000 Hz nell’orecchio migliore.

N.B. La Legge 95/2006 ha abrogato il termine «sordomuto» da tutta la legislazione sostituendolo con il termine «sordo».

Tutte queste prestazioni sono esenti da IRPEF

                                                       

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