Limiti di reddito per il 2022
INDENNITA’ DI FREQUENZA
€. 291,69 mensili – limite di reddito individuale annuo €. 5.010,20
A CHI SPETTA ?
– A Chi ha meno di 18 anni.
– A Chi ha una perdita uditiva superiore a 60 dB (e quindi non ha il riconoscimento di sordo) o chi ha il riconoscimento di “sordo” ma può chiedere questa indennità in alternativa all’indennità di comunicazione.
Si percepisce per i mesi di frequenza: o a centri riabilitativi (in genere tutto l’anno)
o a scuole pubbliche o private, a partire dalla scuola materna, e anche di addestramento professionale.
Ogni anno occorre comunicare frequenza e redditi all’INPS.
INDENNITA’ DI COMUNICAZIONE
€.260,76 mensili per 12 mesi – nessun limite di reddito
A chi spetta?
– Chi ha il riconoscimento di sordo: cioè una sordità congenita o
preverbale superiore a 75 dB a
(500/1000/2000) nell’orecchio migliore.
– E’ per sempre, perché legata alla minorazione.
PENSIONE per SORDI
€. 291,69 mensili – limite di reddito individuale annuo €.17.050,42
A chi spetta?
–
Chi ha il riconoscimento di sordo (vedi sopra).
– E’ da richiedere a 18 anni.
– E’ cumulabile con l’indennità di comunicazione.
PENSIONE INVALIDITÀ CIVILE
€. 291,69 mensili – limite di reddito individuale annuo €.5.010,20
A chi spetta?
– alle persone con sordità che non hanno il riconoscimento di “sordo” ma hanno un’invalidità superiore al 74%
– E’ da richiedere a 18 anni.
E’ UTILE SAPERE CHE:
=> La pensione e l’indennità di frequenza possono avere un aumento di €.10,33 al mese
se la persona titolare nel 2022 possiede redditi propri annui fino a €. 5.988,99
o, se coniugata, redditi cumulati con quelli del coniuge, per un importo fino a €.12.546,18
=> Solo per la pensione per “sordo” è prevista una maggiorazione al massimo di €. 368,58 fino a raggiungere l’importo di €.651,51 per tredici mensilità.
La maggiorazione si abbassa più è alto il reddito.
Il limite di reddito personale è di €. 8.583,51 (non conta il reddito della famiglia)
Il limite di reddito coniugale è di €. 14.662,96 Attenzione: è necessario rientrare in tutti e due i limiti.
N.B. Per “sordo” in base alla legge n.381/70 aggiornata dalla legge 95/2006, si definisce „sordo“ il minorato sensoriale dell’udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio. Tale sordità, deve essere superiore a 75dB a 500/1000/2000 Hz nell’orecchio migliore.
N.B. La Legge 95/2006 ha abrogato il termine «sordomuto» da tutta la legislazione sostituendolo con il termine «sordo».
Tutte queste prestazioni sono esenti da IRPEF