l’INPS ha comunicato i nuovi importi delle prestazioni assistenziali per l’anno 2023 con la Circolare n. 135 del 22-12-2022, ricalcolati annualmente sulla base del costo stimato della vita. La percentuale di variazione dal 1° gennaio 2023 è pari a +7,3%. Ma l’aumento assorbirà quello del 2% già introdotto dall’ottobre 2022; quindi l’aumento dal 1 gennaio 2023 sarà del 5,3%. Vediamo i nuovi importi e limiti di reddito:
INDENNITA’ DI COMUNICAZIONE
€. 261,11 mensili per 12 mesi – nessun limite di reddito. A chi spetta ?
A chi ha il riconoscimento di “sordo”: cioè a colui che ha una sordità congenita o pre-verbale superiore rispetto ai seguenti limiti :
- Se di età inferiore ai 12 anni: superiore a 60 dB (facendo la media delle frequenze 500/1000/2000 Hz) nell’orecchio migliore;
- Se di età superiore ai 12 anni: superiore a 75 dB (facendo la media delle frequenze 500/1000/2000 Hz) nell’orecchio migliore (se è dimostrabile che la sordità abbia avuto origine prima dei 12 anni);
– E’ un riconoscimento a vita, perché legato alla minorazione.
PENSIONE PER SORDI
€. 313,91 mensili – limite di reddito individuale annuo €.17.920. A chi spetta ?
A chi ha il riconoscimento di “sordo” (vedi sopra).
E’ da richiedere a 18 anni. E’ cumulabile con l’indennità di comunicazione.
PENSIONE INVALIDITÀ CIVILE
€. 313,91 mensili – limite di reddito individuale annuo €.5.391,88. A chi spetta ?
Alle persone con sordità che non hanno il riconoscimento di “sordo” ma con un’invalidità superiore al 74% . E’ da richiedere a 18 anni.
INDENNITA’ DI FREQUENZA
€. 313,91 mensili – limite di reddito individuale annuo €. 5.391,88. A chi spetta?
A chi ha meno di 18 anni, e ….
….a chi ha una perdita uditiva superiore a 60 dB (e non ha il riconoscimento di “sordo”) o chi ha il riconoscimento di “sordo” ma può chiedere questa indennità in alternativa all’indennità di comunicazione.
Viene corrisposta per i mesi di frequenza a centri riabilitativi (in genere tutto l’anno), a scuole pubbliche o private, a partire dalla scuola materna, ed a centri di addestramento professionale.
Ogni anno occorre comunicare “dichiarazione di frequenza” e redditi all’INPS.
=> La pensione e l’indennità di frequenza possono avere un aumento di €.10,33 al mese se nel 2023 la persona titolare possiede redditi propri annui fino a €. 6.676,80
o, se coniugata, redditi cumulati con quelli del coniuge, per un importo fino a €.14.005,42
=> Solo per la pensione per “sordo” è prevista una maggiorazione (non superiore a €. 386,27) fino a raggiungere l’importo mensile di €.700,18 per tredici mensilità.
Tale maggiorazione viene progressivamente diminuita in conseguenza dell’aumento del reddito. Il limite di reddito personale è di €. 9.102,34. TENETE CONTO CHE: Se vivo in famiglia il reddito dei familiari (genitori, fratelli, figli..) non viene conteggiato. Se sono sposato Il limite di reddito coniugale è di €. 15.644,85.
Attenzione: E’ obbligatorio rientrare in entrambi i limiti.
Facciamo un esempio: il limite di reddito personale è di €. 9.102,34 (700,18 x 13), poiché la pensione annua è di €.4.080 ……
- se non ho altri redditi influenti ricevo la maggiorazione intera,
- se ho altri redditi che complessivamente superano € 5.022,34 non ne ho diritto; se, per ipotesi, avessi un altro reddito di €.1.000, la mia maggiorazione annua diventerebbe di €. 4.022 (cioè ogni mese €.309,38 anziché €.386,27).
Se sono sposato il limite di reddito coniugale è di €.15.644,85, cioè complessivamente non dobbiamo superare questo reddito. Devo rientrare però in tutti e due i limiti. Per esempio, se col mio coniuge avessimo redditi entro i €.15.644,85, ma io avessi un reddito personale di €.10.000, non avrei diritto alla maggiorazione.
TUTTE QUESTE PRESTAZIONI SONO ESENTI DA IRPEF
N.B. In base alle leggi n.381/70, e n.95/2006, (si definisce “sordo”: “il minorato sensoriale dell’udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio.” L’entità della sopra citata perdita uditiva (D.M. 5/2/92) deve essere:
- superiore a 60 dB (nel valore medio tra le frequenze 500/1000/2000 Hz) nell’orecchio migliore. Ciò si applica se è accertata prima dei 12 anni (limite dell’età evolutiva) ;
- superiore ai 75 dB (nel valore medio tra le frequenze 500/1000/2000 Hz) nell’orecchio migliore. Ciò si applica se è accertata dopo i 12 anni.
N.B. Dal 2006, grazie alla L. 95/2006, il termine «sordomuto» è abrogato da tutte le disposizioni legislative vigenti, ed è sostituito dal termine «sordo».