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A seguito della Sentenza della Corte Costituzionale 152/2020 e del successivo decreto legge “agosto” (DL, 14 agosto 2020 n.104, articolo 15), l’INPS ha emanato la Circolare applicativa n.107 del 23/09/2020 che prevede una maggiorazione economica ai titolari di pensione di inabilità (invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi) o di pensione di inabilità di cui alla legge n. 222/1984, a partire dai diciotto anni, sempre che siano rispettati precisi limiti reddituali.

Vediamo in specifico quanto previsto per le persone sorde:

A chi spetta l’aumento?

  • Chi ha il riconoscimento di sordo in base alla legge 381/70
  • chi è maggiorenne
  • chi ha un reddito personale inferiore a € 16.814,34  

infatti si tratta di una maggiorazione della pensione fino a €.651,51 mensili per tredici mensilità.

Spieghiamo meglio.

#  La maggiorazione è al massimo di €.364,70 mensili (Pensione €.286,81 + maggiorazione €.364,70 = €. 651.51). Diminuisce proporzionalmente all’aumento del reddito.

Infatti il limite di reddito personale è di €. 8.469,63  (651,51 x 13), poichè la pensione annua è di  3.728,53

  • se non ho altri redditi influenti (vedi sotto) prendo la maggiorazione intera,
  • se ho altri redditi superiori a 4.741 non ne ho diritto,
  • se ho per esempio un altro reddito di €.1.000  la mia maggiorazione annua sarà di €.3.741  cioè al mese di €.287.76 invece dei €.364,70.

# Dicevamo il limite di reddito personale  è di €. 8.469,63

  • se vivo in famiglia il reddito dei famigliari (genitori, fratelli, figli..) non conta.
  • se sono sposato il limite di reddito coniugale è di €.14.447,42,  cioè insieme non dobbiamo superare tale reddito.                                                     

Devo rientrare però in tutti e due i limiti. Per esempio, se col mio coniuge abbiamo redditi entro i 14.447,42 euro, ma io ho un reddito personale di €. 9.000 non ho diritto alla maggiorazione.

Quali redditi sono da calcolare?

NON CONTANO: il reddito della casa di abitazione, l’indennità di comunicazione,  l’indennità di accompagnamento, l’indennizzo da vaccinazione o trasfusione,gli assegni familiari e le pensioni di guerra,

VANNO CONTEGGIATI: tutti i redditi da lavoro dipendente o autonomo, anche occasionale, le borse lavoro,  la stessa pensione per sordo, le pensioni previdenziali anche quelle ai superstiti (vedovi, figli inabili), e altre pensioni di  invalidità anche civili…,praticamente tutti i redditi, anche se esenti da IRPEF o soggetti a tassazione separata.

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