Per le persone con minorazioni anatomiche, funzionali o sensoriali è previsto un particolare tipo di patente, quella “speciale”. Fra loro rientrano anche le persone sorde in base alla legge 381/70. Per ottenere la “patente speciale” occorre un certificato di idoneità rilasciato dalla Commissione Medica Locale.
In genere, le patenti speciali hanno una validità di 5 anni e per il rinnovo bisogna rivolgersi nuovamente alla Commissione Medica Locale, con aggravio di tempo e di spesa.
Un sovraccarico burocratico che, quando interessa le persone con disabilità, crea ulteriore disagio perché riguarda l’esigibilità dei loro diritti. Le Associazioni delle persone con disabilità e in particolare la FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) cui anche FIADDA aderisce, negli anni hanno più volte sollevato il problema e richiesto interventi di semplificazione amministrativa. In particolare per gli iter di riconoscimento dell’invalidità, handicap, disabilità e anche delle patenti speciali.
Finalmente la legge n.114 del 11/8/2014 all’art.25 “Semplificazione per i soggetti con invalidità” ha portato alcune significative semplificazioni anche riguardo alle patenti speciali. Secondo questa norma, se “la commissione medica locale certifichi che il conducente presenti situazioni di mutilazione o minorazione fisica stabilizzate e non suscettibili di aggravamento né di modifica delle prescrizioni o delle limitazioni in atto, i successivi rinnovi di validità della patente di guida posseduta potranno essere esperiti secondo le procedure di cui al comma 2 e secondo la durata di cui all’art. 126, commi 2, 3 e 4.“
La sordità riconosciuta sulla base della l.381/70 è stata riconosciuta fra le patologie non “ingravescenti“, cioè che non possono ulteriormente aggravarsi. Pertanto con questa certificazione della Commissione Medica Locale, per i successivi rinnovi non occorrerà passare di nuovo la visita in Commissione ma sarà sufficiente il controllo del medico monocratico come per tutti.
Anche la durata della validità della patente è quella prevista per tutti dal Codice della strada, in base alle diverse fasce di età:
- ogni 10 anni fino ai 50 anni di età;
- ogni 5 anni fino ai 70 anni di età;
- ogni 3 anni fino agli 80 anni di età;
- ogni 2 anni oltre gli 80 anni.
L’esame teorico di guida normalmente si svolge in modo informatizzato ma e persone sorde se ritengono, hanno la possibilità anche di chiedere di sostenerlo oralmente, presentando un’apposita domanda.