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È un’invalidità riconosciuta con la legge 381/70 (integrata dalla legge 95/2006) che considera “sordo” chi ha una riduzione dell’udito dalla nascita o acquisita durante l’età evolutiva, che gli abbia  compromesso  il  normale apprendimento  del linguaggio parlato; “civile” perché la causa non deve essere né di lavoro, né psichica, né di guerra.

Per capire meglio, è necessario dare spiegazioni tecniche:

Cosa si intende per “età evolutiva” ?  

Da 0 fino a 12 anni di età.

Cosa significa “compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato” ?

L’acquisizione del linguaggio parlato, cioè imparare a parlare, non può avvenire in modo naturale, ma è indispensabile l’abilitazione logopedica, l’utilizzo della protesi acustica o dell’impianto cocleare.

Ma di quanto deve essere la riduzione dell’udito?

pari o superiore a 75 decibel (dB) di media tra le frequenze 500, 1000, 2000 Hz nell’orecchio migliore.

Requisiti per avere l’indennità di comunicazione :

  •  se si tratta di un minore di 12 anni: la sordità deve essere pari o superiore a 60 dB di media tra le frequenze 500, 1000, 2000 Hz nell’orecchio migliore;
  • se ha compiuto 12 anni: la sordità deve essere pari o superiore a 75 dB, sempre se è insorta prima dei 12 anni.

Se la sordità non ha queste caratteristiche, non ci può essere il riconoscimento di “sordo”  ma viene data una percentuale di “invalidità civile”.

N.B. Con la Legge n. 95/2006, il termine «sordomuto» è sostituito con «sordo».

Per avere questi riconoscimenti bisogna inoltrare domanda telematica all’INPS, previo invio del certificato medico telematico. Si viene poi convocati a visita per l’accertamento sanitario presso le Commissioni Mediche delle ASL di residenza, ed il verbale ASL è poi validato dal Centro Medico Legale (CML) dell’INPS, che invia il verbale definitivo.

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