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L’INPS paga l’Assegno al Nucleo Familiare (ANF) ai lavoratori valutando vari requisiti relativi alla composizione della famiglia ed ai redditi. Si determinano così importi diversi in base a precise tabelle.

Qualora in una famiglia vi siano componenti disabili è possibile chiedere un aumento degli assegni come ulteriore aiuto economico per le maggiori spese da sostenere. Per quanto riguarda le famiglie in cui siano presenti persone sorde, la maggiorazione degli ANF è prevista solo per i minorenni che si trovino in una delle seguenti due condizioni: la prima è che abbiano il riconoscimento di “sordo” ai sensi della “Legge 381/ 70”; la seconda che abbiano “difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età”, e quindi titolari di “indennità di frequenza” ai sensi della Legge 289/90. In questo ultimo caso però l’INPS ha previsto che la certificazione medica presentata a corredo della domanda di maggiorazione debba essere esaminata dall’Ufficio Medico Legale di Sede al fine di valutare la effettiva “incapacità del minore a compiere gli atti della propria età” messaggio n. 3604/2019.

Per avere diritto alle maggiorazioni degli importi ANF occorre fare domanda di autorizzazione all’INPS, che chiederà il parere all’Ufficio Medico Legale di sede. Normalmente l’autorizzazione ha una scadenza legata alla data di revisione prevista nel verbale d’invalidità o comunque alla data indicata dal responsabile sanitario.

Nel periodo di emergenza COVID, si sono prodotte sospensioni e ritardi delle visite per l’accertamento sanitario dell’invalidità e quindi anche ritardi per il rinnovo dell’autorizzazione alla maggiorazione degli importi ANF.

Già in passato l’articolo 25, comma 6-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha previsto la semplificazione dell’iter sanitario amministrativo per l’accertamento dell’invalidità e della disabilità: “Nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni agevolazioni di qualsiasi natura”

Il 22 febbraio 2021 l’INPS ha pubblicato il messaggio n. 754 riguardo alla maggiorazione ANF per inabili, legata al riconoscimento della validità del verbale di accertamento e revisione dell’inabilità, e precisa che “tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell’accertamento sanitario, in presenza degli altri requisiti normativamente previsti, sarà accolta provvisoriamente in attesa della conclusione dell’iter sanitario di revisione”.

In pratica:

  • Se viene confermato che il minorenne ha “difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età” la domanda di autorizzazione ANF sarà accolta con decorrenza dalla data di presentazione della domanda stessa.
  • Se non viene confermato, la domanda sarà respinta, ma si perderà il diritto alla maggiorazione ANF solo dalla data dell’accertamento sanitario.

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