A seguito della Sentenza della Corte Costituzionale 152/2020 e del successivo decreto legge “agosto” (DL, 14 agosto 2020 n.104, articolo 15), l’INPS ha emanato la Circolare applicativa n.107 del 23/09/2020 che prevede una maggiorazione economica ai titolari di pensione di inabilità (invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi) o di pensione di inabilità di cui alla legge n. 222/1984, a partire dai diciotto anni, sempre che siano rispettati precisi limiti reddituali.
Vediamo in specifico quanto previsto per le persone sorde:
A chi spetta l’aumento?
- Chi ha il riconoscimento di sordo in base alla legge 381/70
- chi è maggiorenne
- chi ha un reddito personale inferiore a € 16.814,34
infatti si tratta di una maggiorazione della pensione fino a €.651,51 mensili per tredici mensilità.
Spieghiamo meglio.
# La maggiorazione è al massimo di €.364,70 mensili (Pensione €.286,81 + maggiorazione €.364,70 = €. 651.51). Diminuisce proporzionalmente all’aumento del reddito.
Infatti il limite di reddito personale è di €. 8.469,63 (651,51 x 13), poichè la pensione annua è di 3.728,53
- se non ho altri redditi influenti (vedi sotto) prendo la maggiorazione intera,
- se ho altri redditi superiori a 4.741 non ne ho diritto,
- se ho per esempio un altro reddito di €.1.000 la mia maggiorazione annua sarà di €.3.741 cioè al mese di €.287.76 invece dei €.364,70.
# Dicevamo il limite di reddito personale è di €. 8.469,63
- se vivo in famiglia il reddito dei famigliari (genitori, fratelli, figli..) non conta.
- se sono sposato il limite di reddito coniugale è di €.14.447,42, cioè insieme non dobbiamo superare tale reddito.
Devo rientrare però in tutti e due i limiti. Per esempio, se col mio coniuge abbiamo redditi entro i 14.447,42 euro, ma io ho un reddito personale di €. 9.000 non ho diritto alla maggiorazione.
Quali redditi sono da calcolare?
NON CONTANO: il reddito della casa di abitazione, l’indennità di comunicazione, l’indennità di accompagnamento, l’indennizzo da vaccinazione o trasfusione,gli assegni familiari e le pensioni di guerra,
VANNO CONTEGGIATI: tutti i redditi da lavoro dipendente o autonomo, anche occasionale, le borse lavoro, la stessa pensione per sordo, le pensioni previdenziali anche quelle ai superstiti (vedovi, figli inabili), e altre pensioni di invalidità anche civili…,praticamente tutti i redditi, anche se esenti da IRPEF o soggetti a tassazione separata.