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CHI NE HA DIRITTO?

chi è titolare di un verbale con riconoscimento di sordità preverbale l.381/70  o il familiare che lo ha fiscalmente a carico (cioè con un reddito annuo non superiore a €. 2.840,51  o a  €.4.000 per i figli fino a 24 anni di età).

QUALI AGEVOLAZIONI?

ALIQUOTA  IVA al 4% (invece che al 22%)  per l’acquisto di autovetture, nuove o usate. Non è richiesto alcun adattamento, ma l’auto non può avere cilindrata superiore a 2000 c.c. se con motore a benzina, e a 2800 c.c. se con motore diesel, di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico.

E’ il venditore che applica la riduzione dell’aliquota al 4% ma occorre presentargli la documentazione necessaria:

  • Verbale di riconoscimento sordità;
  • Dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui si dichiara che nei quattro anni precedenti non è stato acquistato un altro veicolo con IVA ridotta;
  • autocertificazione se chi sostiene la spesa è il familiare che ha fiscalmente a carico la persona sorda e una sua copia dell’ultima dichiarazione dei redditi.

DETRAZIONE IRPEF per  l’acquisto  di autovetture, senza limiti di cilindrata, usate o nuove.  E’ pari al 19% del costo sostenuto e va calcolata su una spesa massima di €.18.075,99 anche suddivisibili in 4 quote annuali.

PER QUALI VEICOLI?

  • Autovetture per trasporto persone fino a nove posti;
  • Autoveicoli per il trasporto promiscuo, con massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate;
  • Veicoliibridi con  cilindrata non superiore a c.c. 2.000 (a benzina) o 2.800 c.c. (diesel).  
  • Autocaravan per max 7 persone e veicoli elettrici: ma soltanto per la detrazione Irpef del 19%
  • L’auto deve essere intestata al disabile o al familiare cui è fiscalmente a carico.
  • Si possono avere queste agevolazioni una volta ogni 4 anni (salvo cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico per distruzione o rottamazione)
  • Dopo 4 anni è possibile acquistare una nuova auto e avere nuovamente i benefici senza  l’obbligo di vendere il precedente veicolo.

Ricordiamo che chi cede l’auto per la quale si è usufruito dei benefici fiscali, prima di 2 anni dall’acquisto, dovrà restituire l’imposta che si era risparmiato.

ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEL BOLLO

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